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mag 26

Prevenzione del randagismo

La sentenza del Consiglio di Stato n. 6317 del 24/02/2004 anche in considerazione delle responsabilità attribuite al Comune in materia di tutela e benessere degli animali, quale amministrazione pubblica maggiormente coinvolta dal fenomeno del randagismo e più in generale dello sfruttamento illegale degli animali sancisce per l’Ente locale l’onere di regolamentare la materia.

Ecco perché i conseguenti regolamenti comunali a tutela degli animali e per la prevenzione del randagismo sono uno strumento efficacie per limitare il numero di animali presenti sul territorio di propria competenza equiparandolo alla reale capacità ricettiva della popolazione, disciplinando scupolosamente le attività di commercio, allevamento, addestramento, importazione ed esposizione, disincentivando o vietando la riproduzione e/o la vendita di animali fra privati non autorizzati.

Molte situazioni di disagio dovute al randagismo, vengono infatti totalmente ignorate, fino a quando tali realtà non assumono carattere di emergenza e criticità risolvibili con l’utilizzo amministrativo dell’Ordinanza.

Sebbene tante siano le considerazioni che potrebbero essere formulate in merito a quanto sopra   asserito, nell’ottica di una reale e sostanziale collaborazione, preferiamo fermarci e cominciare ad essere più pragmatici sottoponendoLe il problema del randagismo.

Voglio ricordare che l’abbandono è la vera causa del randagismo e non si risolve il problema sovraffollando una struttura ricettiva.

C’è bisogno di interventi seri, programmati, che si prefiggano l’obiettivo, plurimo, di assicurare ai randagi condizioni di vita più dignitose, sterilizzando il maggior numero di randagi possibili, effettuando campagne di adozioni patrocinate dal Comune ed una serie di controlli svolti dalla Polizia Municipale sulla documentazione dei cani padronali

Alcune stime parlano che a causa dell’aumento di Iva e dei prezzi su prodotti alimentari per animali e delle spese veterinarie, già da quest’anno la soglia dei cani a rischio abbandono potrebbe arrivare sino a 250.000 rispetto al numero di abbandoni attuali (a livello nazionale, NdR) che si attestano già su cifre altissime (all’incirca 100.000 cani all’anno) con il conseguente pericolo di far collassare il sistema dei canili italiani già perennemente in crisi, soprattutto nelle aree meno “emancipate” del Paese.

Per contrastare il randagismo non servono i “blitz” contro i randagi, o la realizzazione di canili la cui gestione (circa 2,50 euro per cane al giorno) poi è a carico del bilancio del Comune e quindi del contribuente, ma l’effettiva realizzazione dell’ “anagrafe canina”, unico toccasana contro gli abbandoni indiscriminati, da realizzare con una severa azione di controllo sui cani “privati” e la sanzione dei “padroni” che non abbiano adempiuto all’obbligo, peraltro gratuito, di legge, dell’iscrizione e cifratura dell’animale.

Di seguito riportiamo, per comodità del lettore, gli obblighi e le competenze dei Comuni previste dal Legislatore:

Provvedere, direttamente o in convenzione con Enti, privati o Associazioni protezionistiche o animaliste riconosciute , alla cattura dei cani vaganti con modalità che ne salvaguardino l´incolumità;

Dotare la propria Polizia municipale di dispositivi di lettura ISO compatibili (rilevatori di Microchip);

Verificare l’identità dei cani catturati o rinvenuti sul territorio a mezzo di lettori compatibili;

Affidare i cani vaganti catturati, dopo identificazione e microchippatura, ai rifugi sanitari pubblici o ai rifugi sanitari convenzionati;

Stipulare apposite convenzioni con le Associazioni animaliste o protezionistiche ovvero con rifugi per il ricovero privati per l´affidamento e il mantenimento dei cani catturati;

Attivare, di concerto con le Ausl, gli ambulatori veterinari dove effettuare le operazioni di anagrafe e di sterilizzazione;

Provvedere al risanamento dei rifugi per il ricovero, ove siano già esistenti, o costruire rifugi sanitari pubblici e provvedere alla loro gestione;

Preporre un responsabile amministrativo nel caso in cui il rifugio sanitario pubblico sia gestito direttamente dal Comune, o affidare la gestione dei rifugi sanitari pubblici, sotto il controllo sanitario delle Ausl, alle Associazioni protezionistiche o animaliste sulla base di apposita convenzione;

Provvedere al mantenimento nei rifugi degli animali confiscati o affidarli alle Associazioni protezionistiche o animaliste per il loro recupero comportamentale; individuare e delimitare aree urbane da destinare alla attività motoria dei cani d´affezione;

Provvedere alla stipula di una assicurazione per gli eventuali danni causati a terzi da cani vaganti sprovvisti di proprietario;

Provvedere alla attuazione dei piani di controllo delle nascite;

Irrogare le sanzioni amministrative previste (che resteranno comunque destinate al finanziamento degli interventi di settore) per l´inosservanza e le violazioni degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Questi invece gli obblighi e le competenze delle Ausl:

Garantire un corretto equilibrio del rapporto uomo – animale – ambiente;

Acquistare i microchip;

Effettuare le operazioni di anagrafe e impianto del microchip;

Provvedere alla registrazione della scheda anagrafica e apportarvi ogni modifica e aggiornamento necessario;

Procedere agli interventi di sterilizzazione dei cani presso gli ambulatori veterinari comunali o presso i rifugi sanitari pubblici;

Predisporre interventi preventivi finalizzati al controllo delle nascite delle popolazioni canine;

Provvedere alla formazione del personale che partecipa ai programmi di prevenzione del randagismo e alla cattura e al recupero degli animali;

Collaborare coi Comuni per l´attivazione degli ambulatori veterinari comunali dove effettuare le operazioni di anagrafe e di sterilizzazione;

Provvedere alla assistenza sanitaria dei cani ospitati nei rifugi sanitari;

Provvedere alla fornitura farmaceutica, dei vaccini e del materiale necessario al funzionamento degli ambulatori veterinari;

Coordinare e programmare interventi specifici sul territorio per la prevenzione del randagismo.

Inoltre, d´intesa con le competenti autorità sul territorio, dovranno predisporre piani operativi straordinari di contrasto al fenomeno del randagismo.

Ai proprietari o detentori di cani è fatto obbligo:

Di registrare all´anagrafe canina l’animale, nel secondo mese di vita, mediante l’applicazione del microchip;

Controllare la conduzione dell´animale utilizzando sempre il guinzaglio e portando con sé una museruola (sono previste sanzioni anche per i proprietari inadempienti).

Il nostro auspicio è, Signor Sindaco, che Lei maturi maggiore sensibilità sin da subito, relativamente alle sue competenze e responsabilità, nei confronti di quando riportato e che cominci concretamente a porre rimedio ad un fenomeno che non solo ha ripercussioni sull’incolumità e la sicurezza dei cittadini, ma anche sull’immagine pubblica che il territorio da Lei amministrato offre ai turisti o ai semplici cittadini. Ci attendiamo una Sua pronta azione conforme alle leggi emanate dallo Stato e dalla Regione Basilicata, e La invitiamo, dove non fosse già presente, a redigere un Regolamento Comunale sulla detenzione degli Animali d’affezione . Se fosse già presente tale regolamento la preghiamo di volercene fornire copia.

Ponendo l’accento sull’urgenza di un intervento da parte del Comune, attraverso un atteggiamento maggiormente sensibile e solidale e precisando che per le istituzioni, la tutela e la salvaguardia di cani e gatti sul territorio non è un’opzione, ma un  obbligo ai sensi di legge, così come il loro censimento, la loro alimentazione e la loro sterilizzazione. Concludiamo con la ferma volontà di offrire, ove richiesta la nostra piu’ aperta collaborazione e rimaniamo in attesa di ricevere al piu’ presto segni, da parte di questa Amministrazione, di recepimento dell’urgenza che la situazione richiede.

 

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